Il Consiglio di Stato lascia i DS toscani nei loro ruoli

Il Consiglio di Stato visto anche che l’anno scolastico non è ancora concluso e che l’esecuzione della sentenza di annullamento qui impugnata non determinerebbe comunque un vantaggio immediato e diretto per i ricorrenti in primo grado, bensì la sola ripetizione delle operazioni concorsuali, accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4119/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata ( . sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00641/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4119 del 2013, proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per a Toscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00641/2013

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sandra Orru';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Considerato che, in disparte restando ogni valutazione in ordine alla fondatezza nel merito degli appelli proposti in via principale e in via incidentale, nel bilanciamento fra i diversi interessi che nel caso di specie vengono in considerazione va data prevalenza alle esigenze di continuità dell’azione amministrativa, visto anche che l’anno scolastico non è ancora concluso e che l’esecuzione della sentenza di annullamento qui impugnata non determinerebbe comunque un vantaggio immediato e diretto per i ricorrenti in primo grado, bensì la sola ripetizione delle operazioni concorsuali;
Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4119/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Rinvia per il merito alla pubblica udienza del 5 novembre 2013.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013