Considerazioni sull'art 17 del Decreto D'Alia

Mi limito a fare qualche considerazione da tecnico(aspirante giurista), perchè da quel che leggo sulla stampa mi pare che nessuno ancora si sia accorto di alcuni piccoli particolari di questa bozza:
a)Cominci
amo da qui: "in deroga all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere conferiti incarichi di presidenza...". Avrebbero dovuto quantomeno scrivere "NUOVI incarichi di presidenza", perchè le conferme dei vecchi(incaricati cd. storici) ci sono già. In che rapporto giuridico si pone questa norma con la conferma dei presidi incaricati storici? L'articolo 1 sexies non viene abrogato, bensì derogato. Un'interpretazione giusta dovrebbe essere quella volta a dare prima la conferma dei vecchi incarichi, poi il conferimento di nuovi...Sappiamo tutti che invece i nuovi chiederan la precedenza e che vi sarà il caos...Spero almeno che la circolare ministeriale attuativa sia mezza decente;
b)La lettera a) dell'articolo 17, a mia memoria, dovrebbe riguardare alcuni tizi che nel concorso del 2004 fecero il corso di formazione prima della nomina, ma rinunciarono per motivi vari ed eventuali, o alcuni trentini con prove superate, corso fatto, ma che non furono immessi in ruolo perchè lì vigono regole chiare(se i posti sono 12 se ne assumono 12, senza creazione di idonei e amen). Per come è scritta però potrebbe includere anche i 37 siciliani, perchè hanno superato tutte le prove previste dalla ricorrezione della legge 202/2010(antecedente al 1 gennaio 2011) e non possono completare la procedura concorsuale, non per loro colpa...;






 
c) la lettera b) dell'articolo 17 secondo me non riguarda proprio, come è stato detto, i siciliani... Ricorsi pendenti vs concorso del 2004... Io ricordo un'ordinanza del CdS che, allorchè attribuì al tar lazio la competenza a giudicare sulla 202/2010, stabilì che la legge aveva creato un effetto interruttivo tra il bando originario e la nuova procedura...Per farla breve: i ricorsi sono contro la 202/2010, non contro il bando del 2004... So però che esiste un gruppo di abruzzesi che ha ancora i ricorsi pendenti direttamente su quello, perchè con il terremoto di l'aquila e altre traversie i giudici, dopo 7 anni, non hanno avuto ancora il tempo di pronunciarsi. Quindi la lettera è ad hoc per gli abruzzesi, non per i siciliani...Prevedo battaglia legale;
d)Andiam alla Lombardia... Se nessuno obietta che la dizione, nella prima parte, si riferisca ai ricorrenti(coloro che hanno ottenuto l'annullamento), una sorpresa è indubbiamente la formula "controinteressati", per definire gli idonei...
Sapete perchè? Perchè se andate a legger bene le sentenze del tar lombardia e del Consiglio di Stato, gli idonei vengono tassativamente esclusi dalla definizione di controinteressati in senso formale e sostaziale, per un semplice motivo: la sentenza caducatoria del tar è arrivata prima della formazione della graduatoria finale, indi non esistono idonei in senso tecnico. La graduatoria che il presidente del cds autorizzò è stata sub judice e decaduta poi il 28 agosto successivo... Questa sarà una sorpresa clamorosa, sulla quale spero di scrivere. Non vi rivelo perciò gli altri dettagli


Commento alll'articolo " L' art 17 del Decreto D'Alia riguarda gli incarichi di presidenza " ( http://aldodomenicoficara.blogspot.it/2013/08/l-art-17-del-decreto-dalia-riguarda-gli.html )

Di Salvatore Milazzo