Art.17 “Misure urgenti per l’avvio
dell’anno scolastico” , che così recita:
1. Al fine di
consentire l’avvio del regolare anno scolastico, in deroga all’articolo
1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere
conferiti incarichi di presidenza per il solo anno scolastico 2013-2014
ai seguenti soggetti:
a) soggetti
non in quiescenza risultati idonei a seguito dell’espletamento di un
concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del
1° gennaio 2011, ma che non hanno frequentato il corso di formazione o
che pur avendolo frequentato non hanno comunque completato la procedura
concorsuale;
b) soggetti
per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la
partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con
il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 o la
partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con
il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006;
c) soggetti
che hanno ottenuto l’annullamento degli atti del concorso bandito nella
regione Lombardia ai sensi del DDG del 13 luglio 2011 e ai
controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già
previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti
disponibili dell’area V.
2. Gli incarichi
cessano comunque alla data di nomina dell’avente diritto. All’incaricato
spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una
indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento
di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari
all’80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un
dirigente scolastico.
Alla relativa spesa si
dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva
mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali relative i
dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli
incarichi e per la quota parte relativa l’indennità mediante
corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione
di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.