Proposta scuola di un cittadino a cinque stelle



di Giancarlo Memmo ( Co-organizer Ventimiglia Beppe Grillo meet up )


 Una semplice proposta di Legge, per la stabilizzazione e il reclutamento dei docenti, che taglia fuori tutti i barracconi di "preparazione ai concorsi", "preparazione ai quiz" ecc. ecc. . E' frutto dell'esperienza che abbiamo fatto sul campo, all'epoca, come Comitati Insegnanti Precari (CIP).
Di seguito la proposta di Legge, i cui punti di forza possono essere riassunti come segue:
a) utilizzo con procedura decentrata dei comitati di valutazione già previsti nelle singole ISA dalla normativa vigente (TU e CCNL);
b) procedura a costo zero,  equa, trasparente, non liquidatoria o ultimativa;
c) inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) o Graduatorie Permanenti (GP) per gli abilitati ai fini dell'immissione in ruolo;
d) contemporanea adeguata rideterminazione dell'organico di istituto (organico funzionale) che permette di aprire la strada a una limitazione dello strapotere dei Sindacati (trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni, inserimento in fascia dei nuovi abilitati)....ma soprattutto permette di rispettare la dignità docente, di chi ha lavorato nell'Amministrazione e non può essere gettato via.


 

La proposta di Legge si propone di soli 4 articoli.
Nell’articolo 1 viene chiarito inequivocabilmente che il servizio prestato per l’accesso alla sessione abilitante deve essere prestato nelle scuole statali, il servizio per le scuole non statali è valido come titolo ma non per l’accesso. Il servizio può essere anche prestato per diverse classi di concorso cumulativamente. Per gli insegnanti della scuola elementare, che hanno gìà un titolo abilitante all’insegnamento, è necessario conseguire “l’idoneità” ma la procedura è sostanzialmente la stessa.
Il Comitato di valutazione esiste ed è già funzionante in ogni singola ISA statale (Istituzione Scolastica Autonoma), quindi è a “costo zero”, si tratta di integrare il collegio con membri provenienti dal mondo universitario e di potenziare alcune funzioni.
L’art. 2 disciplina le iscrizioni alle sessioni abilitanti o di idoneità. La procedura avviene tramite posta elettronica, eventualmente certificata, secondo il principio della “dematerializzazione degli atti”, quindi sostanzialmente a “costo zero”. La procedura prende impulso dalle singole ISA, che elabora una proposta di calendario lavori da inviare al corrispondente USR. Sarà compito dell’Ufficio Scolastico Regionale, armonizzare i calendari pervenuti e concordare i calendari “definitivi” delle operazioni che saranno pubblicati sul sito delle ISA e dell’UST ed eventualmente riproposti negli Uffici di Ambito territoriale (ex Provveditorati agli Studi provinciali).
L’esame finale consiste nella dissertazione della tesi di fronte al comitato di valutazione, il candidato nel processo formativo è affiancato da un tutor nominato dalla ISA.
Il superamento dell’esame dà titolo per l’inserimento nelle graduatorie per la stipula di contratti a tempo indeterminato (ex posti di ruolo) e prioritariamente per contratti a tempo determinato (gli aspiranti nelle GaE o GP hanno priorità nella stipula delle “supplenze” rispetto agli altri aspiranti con titolo ma non inseriti nelle graduatorie citate).
L’art. 3 disegna l’organico funzionale di istituto, che permette di dare dignità ai colleghi inidonei e di articolare una carriera docente che tenga conto dei ruoli e dell’età. Particolare attenzione è prestata alle classi con presenza di allievi in situazione di handicap. Le richieste di organico funzionale sono comunicate dal Ds (dirigente scolastico) all’USR che, verificata una preventiva legittimità, le trasmette al MIUR.
L’art.4 indica le disposizioni finali e le coperture, la Scuola va finanziata con risorse da sottrarre a settori che non concorrono alla formazione del “bene comune”, ciò rappresenta una scelta in primis POLITICA oltre che morale e anche  “economicamente conveniente” (l’investimento in Istruzione e Formazione fa aumentare il Capitale Sociale ed Umano, con riflessi positivi sui saggi di rendimento finanziari anche secondo la teoria economica “classica”).
Sono “responsabilizzati” del corretto andamento delle procedure, le figure apicali regionali e nazionali del MIUR.



NORME PER IL RIORDINO DELL’ORGANICO DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO



Art.1 comitato di valutazione in sessione abilitante a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014.

1. I docenti con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato un servizio di insegnamento nelle scuole statali, per 360 giorni anche cumulativamente, su classi di concorso, posto comune di scuola primaria, posto di sostegno, nelle corrispondenti Istituzioni Scolastiche Autonome statali, hanno titolo ad iscriversi annualmente alla sessione abilitante del comitato di valutazione di una delle ISA statali presso cui hanno svolto il servizio.
2. Il servizio deve essere prestato con il titolo richiesto per l’inclusione nelle graduatorie di istituto. Il servizio di sostegno, prestato senza il titolo di specializzazione, è ricondotto alla classe di concorso o posto, su cui si è stata instaurata la procedura di individuazione del contratto a tempo determinato.
3. Ciascun candidato ha titolo a richiedere la partecipazione alle sessioni abilitanti o di idoneità corrispondenti al servizio prestato. Il servizio delle scuole non statali è valutabile limitatamente nell’ambito del curriculum vitae del candidato.
4. Il Comitato di valutazione, di cui all’art. 11 del T.U. 297/1994, funzionante presso ogni ISA, viene integrato nella sessione abilitante, da un docente universitario o da un ricercatore afferente le discipline o gli aspetti pedagogico-didattici dell’insegnamento. La partecipazione del personale universitario, anche contrattista a qualunque titolo compresi i cultori della materia, costituisce obbligo di servizio a cura del Rettore dell’Ateneo.


Art. 2 Iscrizione alle sessioni abilitanti o di idoneità, valutazione titoli, esame finale.

1.Le iscrizioni alle sessioni abilitanti o di idoneità, devono avvenire annualmente presso l’ISA, in modo telematico tramite posta certificata, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Pervenute le iscrizioni, il comitato di valutazione si riunisce in sessione plenaria per la valutazione dei titoli di servizio, culturali e dei curriculum vitae, al termine stabilisce la “proposta” del calendario delle operazioni della sessione abilitante dandone comunicazione per via telematica all’Ufficio Scolastico Regionale che coordina, tramite il Direttore Regionale, le attività e i calendari pervenuti raccordandosi con l’Università. La pubblicazione del calendario “definitivo” viene comunicata ai candidati telematicamente e sarà pubblicata sul sito web dell’USR  e dell’istituzione scolastica, assolvendo gli obblighi di Legge.
3.L’esame finale consiste nella dissertazione della tesi concordata con il docente tutor assegnato dall’ISA, di fronte al Comitato di valutazione.
4. Il Comitato di valutazione dispone di 100 punti così attribuibili:
-20 punti per la valutazione dei titoli di servizio docente e di istituto, per un massimo di 2 punti ad anno cumulabili anche annualmente;
-20 punti per la valutazione del CV;
-30 punti per la valutazione della tesi;
-30 punti per la valutazione del colloquio.
5. L’esame si intende superato a partire dal conseguimento di 70/100 di punteggio finale.
6. Il MIUR provvede, in occasione della ricorrenza dell’O.M. di cui all’art.4 comma 3 della presente Legge, a fornire la tipologia di titoli valutabili del servizio docente e di istituto, nell’ambito dei massimali di punteggio previsti dal precedente comma.
7. Le altre determinazioni di punteggio secondo quanto previsto, sono affidate collegialmente alle statuizioni elaborate dalle autonome commissioni dei comitati di valutazione.
8. I candidati che conseguono l’abilitazione per classe di concorso o l’idoneità per la scuola primaria, hanno titolo all’inserimento nelle fasce corrispondenti delle graduatorie permanenti GP o GaE graduatorie ad esaurimento prioritariamente per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e subordinatamente per le necessità che si determinano nei contratti a tempo determinato, secondo la normativa vigente.


Art. 3 Organico funzionale di Istituto e classi con presenza allievi in situazione di handicap.

1.A partire dall’anno scolastico 2013-2014, l’organico docente viene rideterminato per ciascuna istituzione scolastica statale secondo il seguente organico funzionale:
a) prioritariamente i docenti che svolgono attività di funzione strumentale, i docenti collaboratori del dirigente scolastico, i docenti tutor dei candidati alla sessione abilitante, il coordinatore del gruppo h, i referenti BES e per gli allievi stranieri, hanno titolo d’ufficio, alla riduzione dell’orario cattedra a 9 ore settimanali di insegnamento a parità di retribuzione;
b) Analogamente a quanto previsto nel sub a), si procede alla rideterminazione dell’orario cattedra, per i docenti inidonei all’insegnamento, per i docenti prossimi alla collocazione in quiescenza, per i docenti che abbiamo compiuto il 55esimo anno di età. Questi docenti saranno utilizzati in servizio di istituto di supporto alla progettualità didattica e all’integrazione secondo quanto stabilirà il Collegio dei Docenti e sentite le RSU;
c) i docenti impegnati in progetti didattici, di aggiornamento o autoaggiornamento, formazione professionale opportunamente approvati e motivati dal Collegio dei Docenti e autorizzati dall’USR, hanno titolo alla riduzione dell’orario cattedra nei termini previsti dal sub a);
2. Le classi di ogni istituto in cui è presente almeno un allievo in situazione di handicap grave o più allievi corrispondenti in situazione di handicap lieve o medio-grave, sono costituite con un massimo di 20 studenti iscritti.
3. Il dirigente scolastico, sentite le RSU, al fine di comunicare all’USR, per quanto di competenza,  il fabbisogno di organico funzionale da autorizzare, anticipa il Piano delle Attività e la nomina delle funzioni strumentali e le altre figure di supporto all’autonomia, nella sessione del collegio docenti da svolgersi al termine annuale delle lezioni.
4. Il Miur, sentito il parere delle commissioni parlamentari corrispondenti, emana annualmente lo schema di decreto relativo all’organico nazionale dei docenti tenendo conto dei fabbisogni di organico funzionale autorizzati dall’USR.


Art.4 Norme finali, coperture finanziarie e incompatibilità.

1.Tutte le procedure, i materiali, le istanze, avvengono secondo il principio della dematerializzazione degli atti e saranno custoditi dalla ISA corrispondente.
2. Le spese di funzionamento del Comitato di valutazione sono a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica e devono essere inserite nella contrattazione integrativa.
3. Il MIUR, dopo l’entrata in vigore della presente Legge, emana annualmente apposita Ordinanza Ministeriale destinate alle ISA e agli Uffici periferici, per gli aspetti di funzionamento e di organizzazione previsti dalla presente normativa. Il Direttore Generale responsabile dell’emanazione dell’ordinanza, risponde anche tramite la retribuzione di risultato dell’efficace e corretto svolgimento delle procedure. Analogamente per quanto di competenza il Direttore Generale dell’USR.
4. La Ragioneria Generale dello Stato provvede ai maggiori oneri corrispondenti all’entrata in vigore della presente Legge, individuando i saldi con la copertura corrispondente alla rideterminazione degli stanziamenti del Ministero della Difesa, ulteriormente con l’aggravio delle tasse sulle concessioni governative, in modo particolare per il settore giochi, anche con riferimento all’obbligo di recupero dell’intero contenzioso tributario dovuto dal settore stesso, e per le frequenze televisive e di telefonia.
5.Con l’entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.



Giancarlo Memmo
Co-organizer Ventimiglia Beppe Grillo meet up