Dirigenti scolastici nel “Decreto Scuola”: tra innovazione e misure tampone.



All’interno del complesso e vasto articolato del cd. “Decreto Scuola”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 settembre, attese erano le misure volte sia ad innovare il sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, sia a porre rimedio ad alcune situazioni dovute all’approssimativa gestione delle ultime procedure concorsuali.
Questa la finalità dell’articolo 17 del predetto decreto, sul quale è opportuno fare alcune considerazioni.
La prima è senza dubbio rivolta alla parte “innovativa”. Viene infatti proposto un nuovo sistema di reclutamento, affidato alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione(SNA, ex SSPA), nella formula del corso-concorso, simile al procedimento di selezione della maggior parte degli altri dirigenti statali, da svolgersi annualmente su tutti i posti vacanti e disponibili.
Non convincono subito alcuni punti. Il primo è senza dubbio quello della limitazione dell’accesso al concorso ai soli docenti con almeno 5 anni di ruolo. La norma sembra ignorare totalmente la recente giurisprudenza sia europea che italiana(vd. sentenza Corte di Giustizia europea, pubblicata in data 08/09/2011 e intervenuta sul procedimento C-177/10, nonché la recentissima pronuncia del Tar Lazio, n. 8086 del 4 settembre 2013).
Come è stato evidenziato dai giudici amministrativi, “neppure basta a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato il fatto che tale differenza è stata prevista da una norma nazionale generale e astratta quale una legge o un contratto collettivo”. Non solo: è stato chiarito che non si può sostenere la non assimilabilità dei rapporti d’insegnamento a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato.






Per queste ragioni, in merito all’ultimo concorso a DS bandito nel 2011, è stata definitivamente sancita la legittimità della partecipazione a tutti coloro che “abbiano svolto insegnamenti in posizione non di ruolo a tempo determinato anche prima della assunzione con contratti a tempo indeterminato per periodi utili ai fini del raggiungimento dei complessivi cinque anni che si richiedono”.
Urge su questo punto una immediata correzione in sede di conversione del decreto in Parlamento.
Iniquo appare anche l’aver previsto che i candidati paghino un contributo per la partecipazione al concorso... Considerando che dovrebbero esser banditi concorsi ogni anno si rischia di trasformare la selezione in uno strumento di tassazione mascherata.
Un commento va fatto poi sulla stessa previsione annuale... Essa si configura come un’inversione di tendenza e un segnale di civiltà. Restano tuttavia dei dubbi sulla sua applicazione pratica.
Innanzitutto non è possibile bandire un nuovo concorso fino a quando continueranno ad essere vigenti le graduatorie dei concorsi precedenti(2011 e la rinnovazione siciliana ex lege 202/2010), che più o meno hanno durata triennale, se non nella misura in cui si bandisca sui posti vacanti e disponibili non previsti dai bandi dei predetti concorsi. Anche su questo aspetto occorrerà riflettere.
Ogni altra affermazione sul reclutamento è rinviata poi all’uscita del DPCM che dovrebbe regolamentare la procedura, nella speranza che l’Amministrazione abbia imparato dai propri errori, specialmente per ciò che concerne la regolare composizione delle commissioni chiamate a valutare i candidati.
L’altra parte dell’articolato è diretta a porre rimedio, temporaneamente, alla mancanza di dirigenti scolastici in regioni come la Lombardia, nonché a consentire un’accelerazione delle procedure di rinnovazione intervenute.
La soluzione scelta dell’esonero all’insegnamento dei primi collaboratori del dirigente scolastico è quella giuridicamente più sostenibile e sgombra il campo da ipotesi, più o meno fantasiose, che indubbiamente non avrebbero fatto altro che aumentare il contenzioso.
Positiva è la possibilità dell’assunzione in corso d’anno dei vincitori di concorso, che giungeranno dopo la pubblicazione delle graduatorie generali di merito.
Non convince il “contentino” dato ai candidati siciliani, idonei a seguito del superamento della procedura di cui all’articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
I candidati di quel concorso, tanto vituperato, continuano a vedersi coinvolti in continue spirali di ingiustizie. Un’errata interpretazione giuridica della Direzione Regionale non ha consentito loro non solo di terminare nei tempi previsti dalla legge la procedura concorsuale, ma anche di avere, come minimum di legittimità, la precedenza nell’assunzione in ruolo rispetto ai candidati idonei del successivo concorso.
Il decreto pone una pezza a colori, consentendo agli stessi l’immissione in ruolo in corso d’anno, ove la procedura riuscisse a giungere alla graduatoria definitiva.
Altre soluzioni legittime potevano essere ben proposte, quali ad esempio quella della interregionalità immediata, su domanda. Così non è stato.
Frettolosa e frutto di mero calcolo ragionieristico è la clausola di salvaguardia che pone la copertura finanziaria, in subordine alle risorse disponibili, al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, il cui importo è invariato dal 2010. La previsione è tremendamente sbagliata e rischia di alimentare contenziosi. Su questo si sono già scagliati i sindacati. Curioso però che di tutti i punti messi a fuoco dall’articolo 17 si siano concentrati solo sulla copertura finanziaria.
Positivissima è la scelta adottata per consentire l’accelerazione della rinnovazione degli scritti dei concorsi a DS annullati.
Si permette la nomina di più sottocommissioni, alle quali è preposto uno specifico presidente ed è aggiunto un segretario, sotto il coordinamento del presidente della commissione generale del concorso.
Questo abile e giusto stratagemma, mutuato in verità dall’esperienza dell’ultimo concorso per il reclutamento di personale docente, dovrebbe consentire il superamento dei frequenti vizi riscontrati circa la composizione del collegio perfetto, durante la correzione degli elaborati.
In pochi mesi, dunque, si potrebbe arrivare ad una rapida ricorrezione delle prove scritte. La regione interessata è, chiaramente, la Lombardia, vittima della vicenda tragicomica delle buste trasparenti.
Come è evidente da questa analisi, l’articolato non risolve in alcun modo le vere questioni pendenti, cui chi vi scrive darà presto apposito rilievo.


Salvatore Milazzo