Dopo l’articolo di ieri sul giudice del
lavoro di Salerno, che di fatto ha bloccato il trasferimento di una docente
residente in Campania e destinata in Emilia Romagna, sono state moltissime le
richieste di informazioni da parte di numerosi lettori di RTS. Tutte le domande
erano indirizzate verso le modalità da
seguire per fare il ricorso presso il tribunale del lavoro, onde ottenere la sospensiva
del proprio trasferimento relativo all’anno scolastico in corso. La nostra
redazione ha risposto in generale facendo riferimento ad un vademecum per il giudizio
dinnanzi al Tribunale del lavoro così come riportato di seguito:
“ Il ricorso unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato dal lavoratore
all’Amministrazione convenuta. L’Amministrazione può stare in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti, salvo che l'Avvocatura dello
Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o
aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone comunicazione ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata. L’Amministrazione convenuta deve costituirsi
almeno dieci giorni prima dell'udienza. La costituzione del convenuto si
effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale
l’Amministrazione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad
una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento
della domanda. Depositata la memoria difensiva almeno dieci giorni prima
dell’udienza, il funzionario si presenta all'udienza fissata per la discussione
della causa. All’esito della decisione del giudice, l’Amministrazione ritira la
sentenza e la trasmette all’Avvocatura dello Stato unitamente al fascicolo,
contenente la memoria difensiva e i documenti, che è stato depositato all’atto
della costituzione. Si evidenzia che la pronuncia diventa definitiva (ossia non
è più appellabile) decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione o trenta giorni
dalla sua notificazione ad istanza del difensore della controparte “.
Aldo Domenico Ficara