Trasferimenti insegnanti sud - nord: tutti dal giudice del lavoro


Dopo l’articolo di ieri sul giudice del lavoro di Salerno, che di fatto ha bloccato il trasferimento di una docente residente in Campania e destinata in Emilia Romagna, sono state moltissime le richieste di informazioni da parte di numerosi lettori di RTS. Tutte le domande erano indirizzate verso le modalità  da seguire per fare il ricorso presso il tribunale del lavoro, onde ottenere la sospensiva del proprio trasferimento relativo all’anno scolastico in corso. La nostra redazione ha risposto in generale facendo riferimento ad un vademecum per il giudizio dinnanzi al Tribunale del lavoro così come riportato di seguito:

“ Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato dal lavoratore all’Amministrazione convenuta. L’Amministrazione può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata. L’Amministrazione convenuta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale l’Amministrazione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda. Depositata la memoria difensiva almeno dieci giorni prima dell’udienza, il funzionario si presenta all'udienza fissata per la discussione della causa. All’esito della decisione del giudice, l’Amministrazione ritira la sentenza e la trasmette all’Avvocatura dello Stato unitamente al fascicolo, contenente la memoria difensiva e i documenti, che è stato depositato all’atto della costituzione. Si evidenzia che la pronuncia diventa definitiva (ossia non è più appellabile) decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione o trenta giorni dalla sua notificazione ad istanza del difensore della controparte “.

 

Aldo Domenico Ficara