La giurisprudenza giuslavoristica, preme
chiarire il significato della dicitura “motivi personali e familiari”, estratta
direttamente dall’art.15, comma 2 del CCNL vigente ( 3 giorni di permesso ad
anno scolastico ).
L’interpretazione viene infatti fornita da una remota
sentenza della Corte dei Conti, risalente al 1984, in cui si affermava che i
motivi personali o familiari “ possono identificarsi con tutte quelle
situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo
il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al
progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come
persona singola.
Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi
gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della
sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o
di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere
soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro” (Corte dei Conti, sez. contr.,
3 febbraio 1984, n.1415).
Peraltro i principi espressi trovano perfetta
sinergia con alcune recenti sentenze sulla tematica in oggetto, emesse da
alcuni Tribunali di Italia che hanno fatto il giro del web con l’intento di
darne conoscenza ai neofiti, onde indirizzare i comportamenti dei richiedenti i
permessi o di puntare il dito su certe condotte dirigenziali che tendono, al
contrario, a dare una interpretazione soggettiva ed univoca dell’art.15 in
parola, caricandola di sfumature discrezionali. Ai tre giorni di permessi
retribuiti ex art.15 comma 2 del CCNL si possono aggiungere “per gli stessi
motivi e con le stesse modalità (…) sei giorni di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni
previste in tale norma” .
Infatti anche questi giorni di ferie, se richiesti
per motivi personali o familiari non sono soggetti ad alcuna autorizzazione; si
precisa che in questo caso, non vale quanto affermato nel comma 9 dell’art.13
ossia il fatto che “la fruibilità dei predetti giorni è subordinata alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in
servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi
per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art.15, comma 2”.
