La durata massima dell’assenza per malattia è stabilita in 18 mesi


La durata massima dell’assenza per malattia è stabilita in 18 mesi ( pari a 548 gg.), sia se fruita in un unico periodo senza soluzione di continuità sia se frazionata in più periodi; in questo ultimo caso, si sommano tutti i periodi di assenza per malattia fruiti nel triennio precedente l’ultimo evento morboso, che pertanto rappresenta un arco temporale mobile che va verificato di volta in volta. Ad esempio: se il docente si assenta per malattia nel periodo che va dal 10 aprile 2008 al 15 agosto 2008, l’arco del triennio di riferimento abbraccerà il periodo dal 16 agosto 2005 al 15 agosto 2008. Nel suddetto periodo tutte le assenze per malattia si sommano sia agli effetti della determinazione della durata massima (18 mesi) sia agli effetti della retribuzione. I periodi di assenza per malattia entro i 18 mesi non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Essi sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché del trattamento di fine rapporto. Sono inoltre validi ai fini della maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse. Non sono invece validi ai fini del compimento del prescritto periodo di prova o dell’anno di formazione per i neo immessi in ruolo. Allo scadere dei 18 mesi, qualora sussistano particolari motivi di gravità, il docente può chiedere a domanda un ulteriore periodo di 18 mesi senza alcuna retribuzione, ai soli fini della conservazione del posto. Tali periodi di assenza, privi di contribuzione, se successivi al 31.12.1996, ai sensi del D. Lgs. n. 564 del 16.9.1996, possono, a domanda, essere riscattati dagli interessati ai fini pensionistici.