In Italia si contano sulle dita di una mano i casi in
cui un insegnante ha visto cessare il proprio rapporto di lavoro per incapacità
professionale. In queste situazioni, è il dirigente scolastico che ha il
compito di avviare la procedura, segnalando i fatti all’Ufficio Scolastico
Regionale di competenza territoriale e richiedendo l’intervento di un ispettore
che verifichi la fondatezza di quanto segnalato. Se tale riscontro, che può
durare alcuni mesi, ha esito positivo, il preside ha via libera nel sancire il
licenziamento dell’insegnante. In altre
parole i passi che deve compiere il preside per sciogliere il contratto di
lavoro di un insegnante dal posto fisso sono:
1.
Il
dirigente deve prima di tutto avviare la pratica per mettere bene a fuoco il
problema,
2.
Il
dirigente deve chiedere all’Ufficio scolastico regionale l’invio di un
ispettore per verificare se quello che contesta al docente corrisponde a
verità. Se al termine della verifica anche l’ispettore dice sì, alla fine del
percorso il preside può licenziare.
Al docente spetterà avviare
eventualmente il ricorso, ma è lo stesso contratto nazionale di lavoro a
prevedere il licenziamento, con tutte le garanzie di tutela del caso. Ai presidi
quindi spetta l’ultima parola: “Un preside può sospendere un professore dal
servizio per incapacità. Oppure per inidoneità all’insegnamento “
Aldo Domenico Ficara