Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è
stato pubblicato il D.P.R n. 235 del 21
novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria. A
seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, occorre ricapitolare
i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema di disciplina, come risultanti
unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme. Detti regolamenti dovranno
individuare:
·
le
mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell’ art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei
macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere
insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli
stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di
condotta.
·
le
sanzioni da correlare alle mancanze
disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica
sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le
dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si
ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva”
e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione
disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249).
Quello che
si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti
generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto
delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie
tipizzate, se non nei casi gravissimi.
·
gli
organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento d’istituto è chiamato
ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse
dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente
scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l’allontanamento
dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza
del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.
Al riguardo va osservato che, a seguito
delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che
comportino l’allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad
un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente.
E’ stato,
viceversa, specificato dall’art. 4 comma 6 che:
a)
le
sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal
CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore
a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con
esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
b)
In
particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che
l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n.
297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la
competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a
tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto
salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente
sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
Aldo Domenico Ficara