Qualche volta accade che l’insegnante,
risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga
successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la
prognosi del medico di parte.
In tal caso la trattenuta dello stipendio deve
essere ugualmente operata anche se il docente si è presentato alla visita
ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare
l’assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo. La visita
ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello
di certificare l’effettività della malattia e di valutarne la durata. ( Corte
di Cassazione sentenza del 14.9.1993).
A tal riguardo si ricorda che la Corte di cassazione con sentenza in data
4.3.1996, ha affermato che deve considerarsi giustificata l’assenza dal
domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal
proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.
Aldo Domenico Ficara