Le modalità di esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare la Legge 11 febbraio 2005 n. 15, e dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184.
A tal riguardo il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è
esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è richiesto l’accesso.
Il diritto di accesso si esercita con
riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento
della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica. In
ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere, tra gli altri, i
seguenti (elenco non esaustivo dei possibili casi):
a)
elaborati
scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;
b)
compiti
scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali,
con esclusione delle parti riguardanti altri alunni;
c)
registri
personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori di
alunno non ammesso alla classe successiva e con esclusione delle parti che
concernono altri alunni;
d)
atti
formali emanati nel corso dell’istruttoria a favore del soggetto che produca
istanza di trasferimento e di mobilità professionale;
e)
relazione
ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a
ispezione e/o procedimento disciplinare;
f)
atti
relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto;
g)
atti
finalizzati alla stipula di contratti per l’aggiudicazione di forniture di beni
e servizi.
Sono esclusi dal diritto di accesso, ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi):
a)
rapporti
informativi sul personale dipendente;
b)
documenti
rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al
personale anche in quiescenza;
c)
documenti
attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o
valutativi;
d)
documenti
rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della
Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità
civile, penale, amministrativa;
e)
documenti
contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente
indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango
(art. 60 del D.Lgs. 196/2003);
f)
gli
atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione scolastica in quanto
non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti
che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
g)
documenti
attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in
ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal
servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o
arbitrali;
h)
annotazioni,
appunti e bozze preliminari;
i)
documenti
inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla
concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti
sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.
Aldo Domenico Ficara