La differenza tra una supplenza fino al 31 agosto e quella fino al 30 giugno




A primo impatto si può dire che ai fini della ricostruzione della carriera non esiste alcuna differenza tra una supplenza  fino al 31 agosto  e quella fino al 30 giugno, poiché l’anno di anzianità di servizio si attribuisce con i 180 giorni. Però a ben guardare una differenza sostanziale esiste ed  è quella della monetizzazione delle ferie. Le ferie dei supplenti con contratto fino al 30 giugno sono  monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto. Inoltre con il contratto al 30 giugno si riceve subito ( ovvero entro il 6 mesi successivi alla cessazione del contratto) il TFR (Trattamento di fine rapporto), mentre con un contratto al 31 agosto se un nuovo contratto decorre dal 1° settembre successivo,  questo verrà accantonato e liquidato a fine carriera.
Aldo Domenico Ficara

Aggiornato al 23 settembre 2017Il docente che ha una supplenza fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno ad orario intero, non è un docente convocabile per altra supplenza assegnata dalle GI, qualunque essa sia, compresa quella che arrivi al 31 agosto.