A primo impatto si può dire che ai fini
della ricostruzione della carriera non esiste alcuna differenza tra una supplenza fino al 31 agosto e quella fino al 30 giugno, poiché l’anno di
anzianità di servizio si attribuisce con i 180 giorni. Però a ben guardare una
differenza sostanziale esiste ed è
quella della monetizzazione delle ferie. Le ferie dei supplenti con contratto
fino al 30 giugno sono monetizzabili
nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle
lezioni comprese nel contratto.
Inoltre con il contratto al 30 giugno si riceve
subito ( ovvero entro il 6 mesi successivi alla cessazione del contratto) il
TFR (Trattamento di fine rapporto), mentre con un contratto al 31 agosto se un
nuovo contratto decorre dal 1° settembre successivo, questo verrà accantonato e liquidato a fine
carriera.
Aldo Domenico Ficara
Aggiornato al 23 settembre 2017: Il docente che ha una supplenza fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno ad orario intero, non è un docente convocabile per altra supplenza assegnata dalle GI, qualunque essa sia, compresa quella che arrivi al 31 agosto.
Aggiornato al 23 settembre 2017: Il docente che ha una supplenza fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno ad orario intero, non è un docente convocabile per altra supplenza assegnata dalle GI, qualunque essa sia, compresa quella che arrivi al 31 agosto.