a) devono esistere una serie di comportamenti di
carattere persecutorio che, con intento vessatorio, siano posti in essere
contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo,
direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da
parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b)
l’evento di mobbing deve essere lesivo
della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica
e/o nella propria dignità.
Si ricorda che il termine mobbing deriva
dall’inglese “to mob”, che significa una “folla grande e disordinata”,
soprattutto “dedita al vandalismo e alle sommosse”. Il termine venne usato per
la primo volta negli anni settanta dall’etologo Lorenz per descrivere un
particolare comportamento di alcune specie animali che circondano in gruppo un
proprio simile e lo assalgono rumorosamente per allontanarlo dal branco.
Aldo Domenico Ficara