Sentenza incidente minore. Solo conferme
Ho più volte ribadito con precedenti
articoli che i giudici non leggono i testi di pedagogia, ma conoscono e
interpretano il codice e le sentenze pregresse
Da qui ne discende che essi non possono
essere dei "rivoluzionari". In altri termini i giudici si muovono
sulla scia della continuità. Anche quando una sentenza può sembrare "di
rottura", rispetto a pronunciamenti pregressi.
A questa regola non sfugge la recente
sentenza n° 21593/2017. Ne ho già parlato qualche giorno fa. Martedì 26
settembre il quotidiano "Italia Oggi" svela un particolare. Rimanda
ad una presenza, non sempre conosciuta e tenuta in giusto conto dai docenti. Mi
riferisco al Regolamento d'Istituto. In apertura dell'articolo si legge " se nel regolamento di istituto c'è
scritto che i docenti dell’ultima ora devono vigilare all’uscita degli alunni
da scuola, fino a quando questi salgano sullo scuolabus, la responsabilità
dell’istituzione scolastica in caso di sinistri ed infortuni degli alunni
sussiste anche nel caso in cui ciò avvenga al di fuori delle pertinenze
dell’edificio scolastico"
Quindi nulla di nuovo sotto il sole!
L'importanza del Regolamento d'Istituto
E' ribadito il carattere normativo del
Regolamento d'Istituto. Il documento prevede
diritti e doveri degli utenti della scuola e costituisce la traduzione
locale delle norme contenute nelle leggi in generale e nei decreti emanati dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
Quindi è possibile anche trovare
protocolli e procedure non previsti dalla norma generale. Come si legge nel
quotidiano economico " La suprema Corte è costante nel ritenere che al di
fuori delle pertinenze degli edifici scolastici non sussista alcun obbligo di
vigilanza. Tale orientamento è stato ribadito da ultimo con la sentenza n° 19158/2014"
a meno che il Regolamento d'Istituto non preveda altre situazioni.
Il ruolo del Dirigente Scolastico
L'assenza di una procedura autorizza ,
la "solitudine" del minore? In altri termini è giustificato un vuoto
normativo che preveda la presenza di situazioni- anche circoscritte in pochi
minuti- dove il minore non è sorvegliato e controllato da un adulto. Assolutamente
no!
Qui entra in gioco il Dirigente
Scolastico, rappresentante legale dell'Istituto. Nello specifico egli ha
l'obbligo di rendere pubblico un documento, dove sono esplicitate tutte le
soluzioni organizzative finalizzate a rendere sicuri gli ambienti e a garantire
la sorveglianza e la protezione del minore. Nel caso specifico egli può
chiamare in causa anche i collaboratori scolastici. Il loro contratto di lavoro
lo prevede.
"La culpa in organizzando"
In caso di inadempienza il Dirigente Scolastico
incorre nella "Culpa in organizzando". In sintesi in una
responsabilità prodotta da carenze organizzative del servizio scolastico, anche
in relazione all'entrata e uscita dei minori.
In sede dibattimentale non possono essere avocati motivi legati ai vincoli
di bilancio o a economie di spese ( (Cass.n. 6635/1998. Si legga a proposito
questo interessante articolo).
Gianfranco Scialpi
Gianfranco Scialpi