L’insegnante non può essere obbligato all’uso del badge marcatempo



Si può asserire senza ombra di smentita che in assenza di una norma precisa ogni imposizione unilaterale del dirigente scolastico riguardante l'uso del badge marcatempo da parte dei docenti è del tutto arbitraria. A sostenere tale tesi si riportano una circolare ministeriale e una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro:

1.     La circolare 20/10/1992 n. 4797 del Ministero della Funzione pubblica, relativa ad "Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro" dispone: "Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l'orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia […] La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo”.
2.     La Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro  con Sentenza n. 11025 del 2006  ha dato ragione a un Docente di un istituto tecnico commerciale per geometri,  che si oppose all’indicazione del preside di marcare, sia in entrata sia in uscita, l’orario di servizio utilizzando il cartellino magnetico. La Corte ha avuto modo di far rilevare come la normativa pattizia (sia quella vigente, CCNL 2006-2009, sia quella precedente) non prevede l’uso del cartellino magnetico per gli insegnanti, che pertanto assume le vesti di un sistema adottato abusivamente da parte della pubblica amministrazione.


Aldo Domenico Ficara