I permessi brevi vanno recuperati entro 2 mesi con precedenza nelle classi dove si è saltato il servizio
·
il
docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18
ore di permesso in un anno scolastico;
·
il
docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di
permesso in un anno scolastico;
·
il
docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25
ore di permesso in un anno scolastico.
Il recupero del permesso breve va fatto
nntro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.
In tale contesto l’insegnante è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una
o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte
del personale docente avverrà prioritariamente attraverso le supplenze o lo
svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe
dove il docente in permesso avrebbe dovuto prestare servizio.
Aldo Domenico Ficara