Gli insegnanti non possono accettare regali sopra il valore di 150 euro, ma metterli a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione
L’art 4 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del
4-6-2013), parla dei regali, compensi e altre utilità riguardanti l’operato dei
dipendenti statali, insegnanti compresi. Riportiamo per comodità di lettura 3
commi dell’art 4:
3. Il dipendente non accetta, per sé o
per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o
altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente
o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli
d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque
ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso
dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione
per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o
altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in
via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole
amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione
della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e
alla tipologia delle mansioni.
Aldo Domenico Ficara