A decorrere dal 26 giugno 2008, data di
entrata in vigore del D.L. 112/2008, per i primi 10 giorni di assenza per
malattia ( per tutto il personale della scuola ) va corrisposto il solo
trattamento economico fondamentale. Pertanto per tale periodo di assenza non
deve essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati,
aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento
accessorio.
Quindi riassumendo nei primi 10 giorni di assenza, fermo restando
il trattamento economico fondamentale, lo stipendio è ridotto:
·
di
ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo.
·
di
ogni altro trattamento economico accessorio.
Aldo Domenico Ficara