La I sezione del TAR Friuli Venezia
Giulia, con la recentissima sentenza 12/10/2017 n° 312 ha statuito
l’illegittimità del comportamento di una scuola che ha omesso, per un intero anno
scolastico, di rendere partecipare il padre un minore sul suo rendimento
scolastico, sfociato nella bocciatura a giugno. Il genitore, separato con
affidamento condiviso, ha adito la Giustizia Amministrativa dolendosi del fatto
– pacificamente ammesso fra le parti in
causa – che ogni comunicazione sul rendimento del figlio veniva riservata
esclusivamente alla madre.
Il Giudice
Amministrativo ha ritenuto che “così facendo la scuola abbia violato le precise
indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 533/2015, volta a
tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico”.