Il rendimento di uno studente con genitori separati non va comunicato solo alla madre



La I sezione del TAR Friuli Venezia Giulia, con la recentissima sentenza 12/10/2017 n° 312 ha statuito l’illegittimità del comportamento di una scuola che ha omesso, per un intero anno scolastico, di rendere partecipare il padre un minore sul suo rendimento scolastico, sfociato nella bocciatura a giugno. Il genitore, separato con affidamento condiviso, ha adito la Giustizia Amministrativa dolendosi del fatto – pacificamente ammesso  fra le parti in causa – che ogni comunicazione sul rendimento del figlio veniva riservata esclusivamente alla madre. Il  Giudice Amministrativo ha ritenuto che “così facendo la scuola abbia violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 533/2015, volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico”.