Bullismo,
una recente sentenza conferma il criterio della "presenza attiva". Se
non dimostrata con comportamenti certificati, allora gli insegnanti possono
essere citati per "culpa in vigilando" ( art 2048 Codice civile)
Il fatto
Un ragazzo
quindicenne viene pestato fuori dalla scuola. In prima battuta, Il Miur è stato
chiamato a risarcire la famiglia con 12.000€. La motivazione risiede nel
fatto che "per mesi, durante le lezioni il corpo docenti non ha
tutelato la vittima, evitando che il bullo la dileggiasse, umiliandolo e
minacciandolo di morte. La sottovalutazione delle aggressioni da parte del
preside dell’istituto e dei suoi insegnati rappresenta un caso di culpa
in vigilando”
Proseguono i giudici “se il ragazzo aveva potuto perseguitare indisturbata la vittima, finanche durante lo svolgimento delle lezioni, era evidente che presso l’istituto scolastico non era stata esercitata nessuna vigilanza sugli studenti degna di essere definita tale"
Proseguono i giudici “se il ragazzo aveva potuto perseguitare indisturbata la vittima, finanche durante lo svolgimento delle lezioni, era evidente che presso l’istituto scolastico non era stata esercitata nessuna vigilanza sugli studenti degna di essere definita tale"
Considerazioni
Purtroppo la
sentenza è giuridicamente ineccepibile. Secondo i giudici,
l'evento, pur verificatosi fuori dalla scuola non si è presentato con i
caratteri dell'imprevedibilità.
In altri termini, Il pestaggio è
"stato preparato" a scuola. Le condizioni per il suo verificarsi sono
state implicitamente favorite dall'assenza di provvedimenti del Dirigente (“Culpa
in organizzando”) e degli insegnanti (“Culpa in vigilando”), finalizzati a
tutelare il quindicenne. Si ribadisce, quindi, la necessita di una presenza attiva che separi
l'evento da condizioni pregresse, attraverso le segnalazioni obbligatorie ( art
331 Codice procedura penale) , necessarie per l’attivazione delle relative decisioni.
Quest’ultime possono portare a sanzioni disciplinari o a soluzioni
organizzative e nei casi più gravi al coinvolgimento del Tribunale dei minori o
della Procura. Si legge nella sentenza 2657/03 che
tratta un caso diverso, ma il suo criterio di giudizio può essere applicato
alla vicenda in oggetto " è necessario anche dimostrare di aver
adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative
idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose."
In conclusione: Il Miur può essere condannato direttamente (art. 61, comma 2 della L. 312/1980 ) a risarcire un danno, quando l'evento che lo ha causato è un "effetto" anche esterno di una causa prodotta all'interno dell'edificio scolastico. In un secondo momento l’Amministrazione, in caso di dolo o colpa grave da parte del personale scolastico, può rivalersi su quest’ultimo. “Dura lex, sed lex”
In conclusione: Il Miur può essere condannato direttamente (art. 61, comma 2 della L. 312/1980 ) a risarcire un danno, quando l'evento che lo ha causato è un "effetto" anche esterno di una causa prodotta all'interno dell'edificio scolastico. In un secondo momento l’Amministrazione, in caso di dolo o colpa grave da parte del personale scolastico, può rivalersi su quest’ultimo. “Dura lex, sed lex”
Gianfranco
Scialpi