Dopo gli scrutinii finali non è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola


Dopo la conclusione dell'anno scolastico ( fine degli scrutinii finali ) non è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, poichè tutto ciò non trova corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale. Infatti, la nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 chiariva la questione precisando che “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”