Diplomati magistrali all’art. 4 del Decreto Dignità 12 luglio 2018, n. 87



All’art. 4 del Decreto Dignità 12 luglio 2018, n. 87  ” Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese” si parla del differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali
“1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuita’ didattica nell’interesse degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. ”