Per la Suprema Corte, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale alla
prestazione lavorativa, occorrerà tenerne conto ai fini della quantificazione
dello stipendio ( http://www.tecnicadellascuola.it/item/1019909-nel-pubblico-impiego-le-ore-buche-vanno-retribuite.html?t=storico
). Con l’avvio del prossimo anno
scolastico, il numero di cattedre orario esterne aumenterà, come aumenterà
anche il numero dei docenti utilizzati su più di una scuola. Per questi docenti
è utile sapere che la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17511
del 27 luglio 2010 ha affermato che il dipendente pubblico, con ore
“buche" nel proprio orario di servizio, deve essere retribuito tenendo in
considerazione anche di queste ore. Infatti, per la Suprema Corte, nel caso in
cui lo spostamento sia funzionale alla prestazione lavorativa, occorrerà
tenerne conto ai fini della quantificazione dello stipendio.
Inoltre la
prestazione su uno spostamento obbligato dovrà essere qualificata come lavoro a
tutti gli effetti, anche a proposito dei limiti temporali imposti dall’art.
2107 del codice civile. La questione sopra esposta è stata affrontata anche dal
Ministero del Lavoro con interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010. In questa
sede si è chiarito come il D.Lgs. n. 66/2003, superando la normativa contenuta
nel RD 1955/1923, considera la prestazione lavorativa quale “messa a
disposizione” e non più come lavoro effettivo. Tale principio ha una precisa
corrispondenza con quanto stabilito dalla Direttiva CE 1993/104, secondo cui la
definizione di orario di lavoro è la seguente: “qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio
della sua attività o delle sue funzioni”.
Questo principio di legittimità può
avere sviluppi pratici molto importanti nel comparto scuola. La sentenza n.
17511 del 27 luglio 2010, infatti, può adattarsi al caso di scuole articolate
su più succursali, sedi staccate, oppure al docente avente cattedra orario
esterna. In questi casi, qualora il dipendente dovesse recarsi da una scuola
all’altra (a maggior ragione se nell’ambito della stessa giornata), potrebbe
legittimamente pretendere che il tempo di spostamento venga considerato a tutti
gli effetti quale prestazione lavorativa.