La vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio


Ricordando cher fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli alunni, approfondiamo tale obbligo di servizio . La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., ma in base alla gravità dell’infortunio - riconducibile ad inosservanza di tale obbligo - può avere anche rilevanza penale. Si sottolinea inoltre che l’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza ( Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172). Si ricorda inoltre che tale obbligo si estende dal momento dell’entrata al momento della riconsegna al genitore. In considerazione quindi dell’età degli alunni, della contrazione del numero dei Collaboratori scolastici e onde evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze,  molte scuole si attengono alle seguenti disposizioni:

  • Presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni come previsto dal CCNL; tale obbligo riferito anche ai docenti che prendono servizio dopo la prima ora;
  •  Non lasciare mai la classe incustodita: prima di allontanarsi chiamare il Collaboratore Scolastico di turno e aspettare che entri in classe;
  • Non consentire per nessun motivo (fotocopie, telefonate, informazioni, etc.) agli alunni di raggiungere da soli i diversi punti della scuola;
  • vietato far scendere gli alunni per recuperare materiale o altro portato dai genitori;
  • le fotocopie vanno programmate in anticipo ed effettuate nelle ore di buco o fuori dell’orario di servizio;
  • vietato utilizzare le copresenze per allontanarsi dalla classe al fine di effettuare fotocopie.