Riforma della Maturità: La nuova attribuzione dei punteggi


L’attribuzione dei punteggi dell'Esame di Stato indicato all'art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. Con la riforma della maturità ( a.s. 2018/19 ) la commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti. La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti. La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio.