Web 2.0 il diritto all’oblio la saggia risposta digitale



Il Web 2.0 rappresenta una grande opportunità. Purtroppo presenta anche una parte oscura, dove si annidano anche i cyberbulli. Il diritto all'oblio rappresenta la risposta più saggia. 

Web 1.0 quando tutto iniziò

Il Web 2.0 non ha rappresentato l'inizio della grande avventura. Questa inizia nel 1994 con la versione del Web 1.0! I siti erano rappresentati da homepage, traduzione online di brochure aziendali, In questo contesto di Web 1.0 l’internauta poteva solo visitare, leggere pagine, ma non interagire. La comunicazione era di tipo verticale e unidirezionale (dall'alto verso il basso), configurazione poco adatta ad un rapporto diretto con il cliente L’unica forma di interazione era rappresentata dal servizio di posta elettronica, dal fax.

Il Web 2.0 l’evoluzione e i suoi problemi

Dal 2005 il modello 1.0 fu progressivamente sostituito da uno improntato all'interazione, condivisione, partecipazione (Web 2.0). Fu possibile grazie allo sviluppo della tecnologia, alla nascita di servizi e applicazioni. In questo nuovo contesto l’utente assume una doppia funzione: fruitore e autore. G. Riva definisce magistralmente questa condizione con l’espressione di “Spettautore”. Ora, uno strumento o una nuova opportunità possono portare a risvolti negativi. Mi riferisco alla “cattiva condivisione”, perché rivolta contro qualcuno. E il caso dei cyberbulli.
In alcuni casi gli effetti sono devastanti, e qualche volta si diventa consapevoli del potere distruttivo delle parole (Carolina Picchio) e delle immagini solo dopo “il fattaccio”. La causa risiede nell'immaturità e nell'analfabetismo digitale dell’internauta. La superficialità, paradigma del contesto post-moderno, si trasferisce nella Rete 2.0 con effetti, nello specifico del “nativo digitale” (M. Prensky), decisamente distruttivi sulla vittima.
Siamo di fronte al lato oscuro del Web 2.0, parafrasando un noto album dei Pink Floyd, siamo di fronte al “Dark side of the moon”.

Il diritto all'oblio

Da qui torna utile il nuovo diritto all'oblio sancito dal GDPR e prima ancora dalla legge 71/17 (“Lotta al contrasto del cyberbullismo”). Concentriamoci qui su quanto sancito dal Nuovo Regolamento per la protezione dei dati personali. Recita l’art 17 “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:…i dati personali sono stati trattati illecitamente” Il passaggio riguarda i casi di cyberbullismo. Il diritto all'oblio non è nuovo. In altri termini non compare la prima volta nel GDPR e nella legge 71/17.  Il primo riferimento, anche se sfumato, è la Carta di Nizza (2000) dal quale discende il Trattato di Lisbona (2007). Si legge all'art 7 dei suddetti documenti “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare…Il passaggio risulta particolarmente calzante nei casi di cyberbullismo, che necessita dell’uso improprio e devastante dei dati personali della vittima. In altri termini, il cyberbullismo rimanda ad un atteggiamento aggressivo e/o di molestia ripetuta a danno di una vittima. Per i gestori dei siti, blog, servizi dell’informazione l’oblio non si limita alla cancellazione di dati, ma coinvolge anche un atteggiamento ad ignorare a disinteressarsi della persona in prospettiva futura.

L’oblio la "saggia" risposta digitale 

Quindi il diritto all'oblio, espressione di un desiderio ad essere cancellato, dimenticato può essere considerato come una manifestazione in controtendenza all'immortalità nel Web, che si declina nella permanenza dei dati personali nel virtuale. Agendo in questo modo si esprime una personalità ben caratterizzata e autonoma, rispetto al trend attuale, dove spesso si tende alla superficialità dei comportamenti che dimentica gli effetti di post “immortali sulla propria reputazione online. Il diritto all'oblio rappresenta la risposta più efficace che può mettere in atto la vittima di cyberbullismo. E l’esemplificazione di quanto dichiarato da M. Prensky, quando definiva la saggezza digitale anche come capacità critica di utilizzare responsabilmente e in modo adulto i nuovi scenari proposti nel Web.
Recentemente il nostro ordinamento giuridico ha stabilito la soglia dei quattordici anni come l’età di iniziazione a questo stadio di saggezza digitale. Mi riferisco al decreto attuativo (101/18) del GDPR che ha stabilito la possibilità per il quattordicenne di esprimere un consenso adulto al trattamento di dati personali. Prima ancora il limite dei quattordici anni era stato introdotto dalla legge 71/17 (art. 2) per la richiesta autonoma al gestore del sito o servizio e poi al Garante della Privacy, finalizzata alla rimozione di dati (diritto all'oblio). Ovviamente mettere in pratica questi comportamenti esprime un grado di maturità che non sempre è presente in un quattordicenne. La saggezza digitale è un processo lungo che può iniziare solo avendo adulti informati e formati. Purtroppo oggi si tende a lasciare soli i nostri ragazzi, in balia del tam-tam della Rete, prodotto da coetanei o da utenti più grandi non sempre propositivi.     

                                                                                                 Gianfranco Scialpi