L’accesso ai documenti amministrativi,
disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 è
riferito, invece, al “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre
copia di documenti amministrativi”, intendendosi per “interessati….tutti i
soggetti….che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve
essere opportunamente motivata.
Si ricorda che il TAR Puglia con la sentenza
16 giugno 2017 numero 659 riporta alcune considerazioni importanti sulle
modalità di accesso agli atti anche nella scuola: “ nell’ambito delle deleghe concesse al
Governo di cui all’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124 per la
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (c.d. Riforma Madia), in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state
novellate le disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190 ed al D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 – previo parere della Sezione Consultiva per gli atti
Normativi del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza di Sezione del 18 febbraio
2016 – introducendo una nuova forma di accesso civico libero ai dati e ai
documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è
definita Freedom of information act (F.O.I.A.) : questa nuova forma di accesso
prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti in
possesso delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti
tassativamente indicati dalla legge.”