L’art. 5/5 del D.Lgs. n.297/1994 prevede la
figura del Segretario, per il Coordinatore non è previsto alcun
riferimento normativo e, difatti, per “costituirsi” bisogna che ci sia una delega da parte del
Dirigente al docente individuato a svolgere la funzione, ma a sua volta la
delega per essere valida ha bisogno dell’accettazione da parte dell’interessato
(è uno scambio tra proposta e accettazione). Quindi se un docente non fa l’accettazione
della nomina a coordinatore di classe, non svolgerà l’incarico proposto.
Sembrerebbe tutto semplice secondo normativa
vigente, ma le dinamiche della scuola talvolta superano la normativa. Un
insegnante che rifiuta l’incarico di Coordinatore di classe nel caso più
semplice potrebbe avere come risposta al suo rifiuto la nomina a segretario verbalizzante ( che non può rifiutare ). Nel
caso più complesso potrebbe avere vita dura sulle molteplici attività extra
didattiche e organizzative di cui deve rispondere al suo datore di lavoro.
PS: chiediamo ai nostri lettori di scriverci eventuali episodi personali di rifiuto della nomina a coordinatore di classe
PS: chiediamo ai nostri lettori di scriverci eventuali episodi personali di rifiuto della nomina a coordinatore di classe