Il MIUR ha comunicato che sono arrivati
alle scuole i soldi per pagare incarichi aggiuntivi previsti dal FIS.
Nell’art.88 comma 2 del CCNL scuola
2006/2009 è scritto che con il fondo di Istituto vengono retribuite:
Il particolare impegno professionale “in
aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità
organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla
turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua
intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed
all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel
regolamento sull’autonomia.
Per il personale docente ed educativo in servizio
nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità
organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in
contrattazione integrativa d’istituto;
le attività aggiuntive di insegnamento.
Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento
e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento
e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività
aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di
quelle previste dal precedente art.84. Per tali attività spetta un compenso nelle
misure stabilite nella Tabella 5;
le ore aggiuntive prestate per
l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali
attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono
programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di
valutazione attivati;
le attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla
progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con
particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste
dall’art.29, comma 3 lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue.
Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
le prestazioni aggiuntive del personale
ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari
forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione
dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite
nella Tabella 6;
i compensi da corrispondere al personale
docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il
dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso
per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33
del presente CCNL;
le indennità di turno notturno, festivo,
notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle
misure definite con la Tabella 7;
l’indennità di bilinguismo e di
trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi
dal MPI in base alla normativa vigente- nel qual caso potrà essere contrattata
la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e
nelle misure definite con la Tabella 8;
il compenso spettante al personale che
in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai
sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già
in godimento;
la quota variabile dell’indennità di
amministrazione di cui all’art.54 del presente CCNL spettante al DSGA nelle
misure definite con la Tabella 9 di cui al CCNI del 31.8.1999;
compensi per il personale docente,
educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o
d’istituto nell’ambito del POF.
particolari impegni connessi alla
valutazione degli alunni.