Attività collegiali del docente in part time


la Corte di Cassazione – sezione lavoro – con ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019 ha stabilito che il personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento. Il docente part time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e, quanto alle attività collegiali, solo quelle previste dall’art. 42, comma 3, lettera B, ossia la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione, è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento. In altre parole la Cassazione sostiene il seguente principio di diritto: “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonchè dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, art. 27, comma 3, lett. a) CCNL 2003, art. 29, comma 3, lett. a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”