L'assenza alla visita fiscale deve essere comunicata agli organi di controllo



Un lavoratore ha presentato ricorso nei confronti dell’INPS per ottenere il riconoscimento dell’indennità di malattia, però è risultato assente  alla visita di controllo domiciliare.
Lo stesso lavoratore ha dichiarato  che la sua assenza alla visita fiscale era giustificata dal fatto di essersi recato a ritirare dei referti medici.
La Corte d’Appello ha accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo adeguatamente giustificate le assenze. Infatti, con la sentenza n. 19668 del 22.07.2019, la Cassazione ha sentenziato che l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo da parte del lavoratore può essere superato solo in presenza di circostanze improrogabili e previa comunicazione agli organi di controllo.