Permessi brevi: durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero


L’art. 16 del CCNL 2006-09 dispone che il dipendente possa usufruire di permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. A titolo di esempio u
n insegnante che un giorno di lavoro ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso orario, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso. Questo perchè i permessi brevi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore. Infatti, nel caso di 6 ore di lezione il permesso orario si ferma a sole 2 ore.