Stato giuridico degli insegnanti

Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il rapporto di servizio, ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.
Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro. In sede di contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.
Il personale docente, i direttori didattici, i dirigenti scolastici, gli ispettori tecnici hanno impieghi non cumulabili con altri rapporti di pubblico impiego (incompatibilità). Il personale docente, tuttavia, può esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o preside, a patto che l'attività in questione sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. 
Svolgono la funzione docente: i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica; delle accademie di belle arti e dell’accademia nazionale di danza. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica in attività individuali e attività collegiali, nonché nella partecipazione alle attività di aggiornamento e di formazione in servizio. Per concludere