I 3 giorni di permessi retribuiti ( art.15 comma 2 ) sono un diritto del docente. Tre sentenze da citare in caso di contenzioso

Riportiamo alcune sentenze che ribadiscono il diritto del docente nel poter usufruire dei tre giorni di permesso per motivi personali. A tal riguardo in ordine cronologico si citano la sentenza n.271 del 2013 del Tribunale di Sciacca, la sentenza n.309 del 2012 del Tribunale di Lagonegro ed in ultimo la sentenza n.288 del 2011 del Tribunale di Monza, Queste tre sentenze gettano luce sugli aspetti fondamentali che possono essere di aiuto qualora si configuri un rifiuto dirigenziale di concedere la fruizione dei permessi retribuiti ai dipendenti:
– il potere discrezionale che molti dirigenti scolastici si arrogano malgrado non vi sia alcuna traccia contrattuale legittima;
– il principio in capo al dipendente di documentare i permessi  anche “mediante autocertificazione” e in ordine a questo punto stabilire quale sia il limite entro cui sia possibile giustificare apertamente i propri motivi personali e familiari;
– il diritto del dipendente di fruire, qualora avesse esaurito i tre giorni di permessi retribuiti, per gli stessi motivi addotti nell’art.15 comma 2, “motivi personali o familiari”, dei “sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Quindi i permessi retribuiti ai sensi dell’art.15 comma 2 si configurano come un diritto che il dipendente chiede a domanda, senza che si aspetti alcuna concessione discrezionale.