Responsabilità dei docenti:
La responsabilità dei docenti rispetto
all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice
civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di
volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza
dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047).
[…] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili
del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo
in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Le persone indicate dai commi precedenti
sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire
il fatto” (2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo,
riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere
all’uscita degli alunni medesimi”. Il personale docente deve essere presente in
classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente
all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza
costituisce un’aggravante.
Responsabilità dei collaboratori scolastici:
I collaboratori scolastici, nell’ambito
delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di
sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare
il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica
e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del
docente, per particolari esigenze e
necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta
a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali
atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di
rifiuti impropri. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare
costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per
chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.
Il collaboratore scolastico
non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Pertanto,
anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.
La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al
personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti
e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […]
di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante
il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui
locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Il profilo dell’area B non
cita esplicitamente compiti di sorveglianza.