Una volta, in una scuola che non esiste più, c'erano esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie
Ricordiamo l'Articolo 459 del Decreto legislativo n. 297/ 94. Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie.
1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per
attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio
2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del
14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero
dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero
quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione
secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di
istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e
scuole con almeno quaranta classi.
4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto
sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato
nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi
di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate,
fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere
disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni
staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai
sensi del comma 11.