Assenza per gravi patologie: al lavoratore della scuola spetta l’intera retribuzione


Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta al lavoratore l’intera retribuzione. Pertanto, alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a Tempo Indeterminato; 9 mesi o 30 giorni per il personale a Tempo Determinato: artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e sono sempre retribuiti al 100%. Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola. Tali periodi, inoltre, sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità (9,00-13,00 e 15-18,00), così come previsto dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, e dalla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008. La scuola, quindi, per tali assenze non potrà disporre la visita fiscale né la trattenuta “Brunetta”.