In caso di chiusura ordinata dal prefetto o dal Sindaco in occasione di gravi calamità naturali, i giorni di lezione persi a causa delle scuole chiuse non vanno recuperati. Infaati in una cicolare del Miur si scrive: "
Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole ".
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