Art. 52
4 - Turnazioni
4.1
- La turnazione
serve a garantire
la copertura massima dell'orario di
servizio giornaliero e dell'orario di
servizio settimanale su cinque
o sei giorni per
specifiche e definitive tipologie di
funzioni e di attività.
Si fa ricorso alle funzioni qualora
le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di
servizio.
4.2
- I criteri
che devono essere
osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni
sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che
si avvicenda in
modo da coprire a rotazione
l'intera durata del servizio;
b)
la ripartizione del personale nei vari
turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun
turno;
c)l'adozione dei
turni può prevedere
la sovrapposizione tra il personale
subentrante e quello dei turno precedente;.
d)
l'istituzione di un turno serale che
vada oltre le ore 20 potrà essere
attivato solo in
presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle
attività didattiche e
al funzionamento dell'istituzione
scolastica;
e)
nelle istituzioni educative
il numero dei
turni notturni effettuabili
nell'arco del mese da ciascun dipendente
non può, di norma,
essere superiore ad
otto. Il numero
dei turni festivi effettuabili nell'anno da
ciascun dipendente non
può essere, di norma,
superiore ad un
terzo dei giorni
festivi dell'anno.
Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti
nell'istituzione, il turno notturno
è sospeso salvo
comprovate esigenze dell'Istituzione
educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f)
l'orario notturno va
dalle ore 22 alle ore
6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello
che cade nel periodo
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno
festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
successivo.
4.3
- Le indennità, di turno sono determinate secondo
gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 -
Il personale di cui al punto 2.2
del precedente comma 2 può, a richiesta, essere escluso dalla
effettuazione di turni
notturni. Hanno diritto a
non essere utilizzate le donne dall'inizio dello stato
di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.