Le TurnazionI del Personale ATA




Art. 52 
4 - Turnazioni

4.1  -  La  turnazione  serve  a  garantire  la   copertura   massima dell'orario   di  servizio  giornaliero  e  dell'orario  di  servizio settimanale su cinque  o  sei  giorni  per  specifiche  e  definitive tipologie  di  funzioni  e  di attività. Si fa ricorso alle funzioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano  sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2   -   I  criteri  che  devono  essere  osservati  per  l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si  avvicenda  in  modo  da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)l'adozione  dei  turni  può  prevedere  la  sovrapposizione tra il personale subentrante e quello dei turno precedente;.
d) l'istituzione di un turno serale che vada oltre le ore  20  potrà essere  attivato  solo  in  presenza  di  casi ed esigenze specifiche connesse   alle   attività    didattiche    e    al    funzionamento dell'istituzione scolastica;
e)   nelle   istituzioni  educative  il  numero  dei  turni  notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente  non  può,  di norma,  essere  superiore  ad  otto.  Il  numero  dei  turni  festivi effettuabili nell'anno da ciascun  dipendente  non  può  essere,  di norma,  superiore  ad  un  terzo  dei  giorni  festivi dell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano  presenti  nell'istituzione, il    turno   notturno   è   sospeso   salvo   comprovate   esigenze dell'Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f)  l'orario  notturno  va  dalle  ore  22  alle  ore  6  del  giorno successivo.  Per turno notturno-festivo si intende  quello  che  cade nel  periodo  compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore  6  del giorno successivo.
4.3  -  Le  indennità, di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a richiesta, essere escluso  dalla  effettuazione  di  turni  notturni. Hanno  diritto  a  non  essere  utilizzate le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.