L’insegnante deve controllare gli alunni anche dopo il termine delle lezioni


L’insegnante ha, tra i tanti obblighi contrattuali, anche quello relativo alla vigilanza sugli alunni e contestualmente si assume la grande responsabilità del controllo degli stessi, garantendone l’incolumità fisica. Pertanto, il docente deve sorvegliare e controllare gli alunni, garantire e prevenire qualsivoglia situazione o evento accidentale, casuale e non programmato.
A tal riguardo proponiamo, a titolo di esempio,  2 casi in cui è interessato il concetto di culpa in vigilando nelle attività all’interno di una scuola:

1.     E’ stata ritenuta sussistente la responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando nell’ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e si apprestava a suonarlo, è stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi.
2.     Non è stata ritenuta sussistente la culpa in vigilando dell’insegnante nel caso di incidente accorso ad un alunno e verificatosi malgrado la vigile presenza dell’insegnante e l’ordinata modalità di effettuazione del rientro degli allievi verso la classe, modalità che evocava un contesto di assoluta normalità e che, secondo i giudici, non ha mostrato profili di inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da prevenire.

Si ricorda inoltre che l’obbligo di sorveglianza continua anche dopo il termine delle lezioni, perché, anche se non esiste un contratto scritto, si crea una particolare relazione sociale che determina un obbligo comportamentale, ovvero una responsabilità morale nel non lasciare solo il minore anche dopo il termine delle lezioni ( vedi sentenza n. 10516 della Cassazione ).


Aldo Domenico Ficara