Somministrazione dei farmaci a scuola: occorre uno specifico Piano Terapeutico

La somministrazione dei farmaci a scuola deve essere resa possibile in presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva l’assoluta necessità di erogazione in orario scolastico.
Attualmente la normativa di riferimento è rappresentata dalla delibera della Regione Toscana n. 112 del 20 febbraio 2012, che recepisce l’Accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale siglato a seguito dell’Atto di Raccomandazioni del 25.11.2005, a firma dei Ministri dell’Istruzione e della Salute pro tempore.
La somministrazione di un farmaco a scuola per un determinato alunno deve scaturire dalla definizione di uno specifico < Piano Terapeutico> , predisposto dalla scuola in collaborazione con i Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dei Pediatri di Libera Scelta e/o dei Medici di Medicina Generale, con l’indicazione di criteri e modalità di erogazione.
La somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana – dicembre 2014  che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco.
Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo spetta all’AUSL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico.