Dopo il 31 dicembre le supplenze temporanee sono di competenza del Ds



I posti  che si rendano disponibili, per qualsiasi motivo, dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea” fino alle “esigenze di servizio”, sono di competenza del Dirigente scolastico. La fonte normativa di quanto sopra scritto è l’art. 7 comma 1 del DM 131/07.

Riportiamo l’art. 7 comma 1 del DM 131/07:

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie: a. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento; b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.