Vediamo la normativa che determina la valutazione di tutti gli studenti di una classe da parte del docente di sostegno. Prima di tutto il D.P.R. 122/2009 art. 2 comma 5 non modificato nella parte da D.Lgs. 62/2017 (art. 2, comma 6) che specifica: “i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”. Inoltre la legge 104/92 e tutte le norme che riguardano la valutazione e i consigli di classe, art. 15 comma 10 O.M. n. 90/2001 e D.Lgs. n. 297/1994 art. 13 comma 6 e 315, comma 5, evidenziano che i docenti di sostegno sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.