Collegio dei docenti.
1. Il collegio dei docenti è composto
dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o
nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno
altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del
successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del
circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione
secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola
aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al
comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di
funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'àmbito
degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore
didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione
degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno
scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento
complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di
testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle
proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli
276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento
dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole
fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole
fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli
eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o
impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano
tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap
anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia
inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di
collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel
consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che
fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per
il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che
accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di
lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e
116;
o) esamina, allo scopo di individuare i
mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con
compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al
preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione
cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza
ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti
didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e
alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento
attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua
competenza.
3.
Nell'adottare le proprie
deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e
pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia
all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore
didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni
trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo
durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del
collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei
docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).