L’inosservanza degli obblighi, ad opera del personale scolastico, comporta l’irrogazione di differenti tipologie di sanzioni, che a secondo della gravità della mancanza alle regole sono:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa di importo variabile quantificata in ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
La destituzione, che consiste nella
cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto
con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato
grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle
famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei
beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso
negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori
della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano
compiti di vigilanza;
d)
per gravi atti di inottemperanza a
disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o
per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di
compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.