I livelli di sanzione all'inosservanza degli obblighi del personale scolastico

L’inosservanza degli obblighi, ad opera del personale scolastico, comporta l’irrogazione di differenti tipologie di sanzioni, che a secondo della gravità della mancanza alle regole sono:
  • rimprovero verbale;
  • rimprovero scritto;
  • multa di importo variabile quantificata in ore di retribuzione;
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
  • licenziamento con preavviso;
  • licenziamento senza preavviso.
La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.