La fine dell’elezione del vicario da parte del collegio docenti cambiò gli equilibri della scuola


Nel 2000, con la piena attuazione della dirigenza scolastica il Ministero della Pubblica Istruzione chiese un parere al Consiglio di Stato in merito al permanere di due norme previste nel Testo Unico (D.lgs n. 297/1994):

·        l’art. 7, che prevede l’elezione del vicario da parte del Collegio dei docenti;
·        l’art. 459, che assegna esoneri, totali o parziali dall'insegnamento, a chi sostituisce il dirigente scolastico.

Il consiglio di Stato analizzò la normativa e sottolineò come le norme del Testo Unico che prevedono l’elezione del vicario siano in contraddizione con la facoltà del dirigente scolastico di scegliere i propri collaboratori e sostenne che delle due disposizioni che disciplinano la stessa materia in modo differente è prevalente, per le responsabilità affidate al Dirigente scolastico, la disposizione successiva nel tempo che attua pienamente l’autonomia.
Il Consiglio di Stato  ha precisato: il dirigente scolastico: ” è stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti i poteri di gestione unitaria della scuola, contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica dell'istituzione scolastica".”