Nel 2000, con la piena attuazione della
dirigenza scolastica il Ministero della Pubblica Istruzione chiese un parere al
Consiglio di Stato in merito al permanere di due norme previste nel Testo Unico
(D.lgs n. 297/1994):
·
l’art.
7, che prevede l’elezione del vicario da parte del Collegio dei docenti;
·
l’art.
459, che assegna esoneri, totali o parziali dall'insegnamento, a chi
sostituisce il dirigente scolastico.
Il consiglio di Stato analizzò la
normativa e sottolineò come le norme del Testo Unico che prevedono l’elezione
del vicario siano in contraddizione con la facoltà del dirigente scolastico di
scegliere i propri collaboratori e sostenne che delle due disposizioni che
disciplinano la stessa materia in modo differente è prevalente, per le
responsabilità affidate al Dirigente scolastico, la disposizione successiva nel
tempo che attua pienamente l’autonomia.
Il Consiglio di Stato ha precisato: il dirigente scolastico: ” è
stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti
i poteri di gestione unitaria della scuola, contestualmente all'acquisto
dell'autonomia e della personalità giuridica dell'istituzione
scolastica".”