Trasferimenti ottenuti con 104 fasulle: scatta il licenziamento



Se il falso su una eventuale 104 fasulla, venisse accertato, non sarà necessario attendere la sentenza dell’autorità giudiziaria. L’Ufficio scolastico si competenza territoriale potrà procedere al licenziamento in tronco sulla base di una recente norma contrattuale voluta dal ministro Fedeli.
L’articolo 29 del CCNL 2016-18 prevede infatti che il licenziamento, oltre ai casi già previsti, può essere disposto per due tipologie di reato:
  1. a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
  2. b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.