Riportiamo lo stralcio di un articolo di
Lucio Ficara pubblicato sulle pagine de La Tecnica della Scuola. Nell’articolo
si scrive:
“ Ancora in molte scuole si sente
parlare di vicepreside, addirittura c’è chi firma atti amministrativi, ordini
di servizio e circolari con il timbro di vicedirigente scolastico.
È utile
sapere che i termini vicario, vicepreside e vicedirigente scolastico, non sono
ruoli giuridici e non possono assumere le funzioni del DS nemmeno in caso di
sua assenza o impedimento.
L’art.88 della
legge 350 del 23 dicembre 2003 abrogava il comma 1 dell’art.459 del d.lgs.
297/94 (Testo Unico della scuola).
In buona sostanza veniva cancellata la
possibilità di sostituzione del dirigente scolastico, in caso di assenza o
impedimento, da parte di un docente delegato, inserendo al suo posto, riguardo
un possibile esonero o semiesonero dall’insegnamento, i docenti individuati dal
dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative ed amministrative.
Con la legge 190/2014
all’art.329 veniva abrogato tutto l’art.459 del Testo Unico e tutte le velleità
delle funzioni vicarie dei docenti collaboratori del DS “.