Vicario, vicepreside e vicedirigente scolastico non sono ruoli giuridici

Riportiamo lo stralcio di un articolo di Lucio Ficara pubblicato sulle pagine de La Tecnica della Scuola. Nell’articolo si scrive:

“ Ancora in molte scuole si sente parlare di vicepreside, addirittura c’è chi firma atti amministrativi, ordini di servizio e circolari con il timbro di vicedirigente scolastico. È utile sapere che i termini vicario, vicepreside e vicedirigente scolastico, non sono ruoli giuridici e non possono assumere le funzioni del DS nemmeno in caso di sua assenza o impedimento.


L’art.88 della legge 350 del 23 dicembre 2003 abrogava il comma 1 dell’art.459 del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola). In buona sostanza veniva cancellata la possibilità di sostituzione del dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento, da parte di un docente delegato, inserendo al suo posto, riguardo un possibile esonero o semiesonero dall’insegnamento, i docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative. Con la legge 190/2014 all’art.329 veniva abrogato tutto l’art.459 del Testo Unico e tutte le velleità delle funzioni vicarie dei docenti collaboratori del DS “.