Ds licenziata per non aver saputo gestire serenamente i rapporti nella scuola

La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna con deliberazione n. 15/201 si pronuncia sulla legittimità del decreto di conferimento dell’incarico di direzione, come rende noto l’ARAN, “presso un’istituzione scolastica, ad un docente che già in precedenza era stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova, ribadendo che: “trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – che impone il divieto di accesso al pubblico impiego a coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione – trattandosi di una fattispecie particolare che rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento” (ex multis Cons. Stato sez.IV sent. n. 884/2017; Corte Cassazione 12 luglio 2019 n.18810)”.

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